Art. 42 LFo
Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- a. dissoda senza autorizzazione;
- b. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita;
- c. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.
2 Se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Protezione delle siepi2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)1 citazioni
-
Widerhandlung gegen das Waldgesetz und das kantonale Baugesetz; Anklagegrundsatz, Anspruch auf rechtliches Gehör0 citazioni
-
0 citazioni25/07/2012 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.