Art. 42 LFo

Delitti

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
  1. a. dissoda senza autorizzazione;
  2. b. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita;
  3. c. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.
2 Se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione delle siepi
    · 02/07/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)
    · 02/07/2007 · 1 citazioni de
  • Widerhandlung gegen das Waldgesetz und das kantonale Baugesetz; Anklagegrundsatz, Anspruch auf rechtliches Gehör
    · 12/01/2026 · 0 citazioni de Riassunto
  • 25/07/2012 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.