Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente ([A.] ) è stato incolpato dalla Procura regionale della Giustizia penale Berna Giura-Seeland con decreto penale del 24 giugno 2021 di aver realizzato, su un appezzamento a Schüpfen senza le necessarie autorizzazioni, due sentieri paralleli, di aver effettuato prelievi di materiale e scavi nella zona del corso d’acqua. Le accuse comprendevano in particolare una violazione della Legge forestale (LFo), della Legge edilizia cantonale (Legge edilizia/BE) e della Legge cantonale sulla sistemazione delle acque (LCSA).
Il Tribunale regionale Berna Giura-Seeland ha assolto il ricorrente il 22 giugno 2023 dalle accuse di violazione della LFo e della Legge edilizia/BE, ma lo ha condannato per violazione della LCSA a una multa di fr. 50.--. Contro tale sentenza la Procura ha proposto appello.
L’Alta Corte del Cantone Berna ha condannato il ricorrente il 13 marzo 2025 per tutte e tre le accuse a una pena pecuniaria condizionale di 15 aliquote giornaliere di fr. 60.--, nonché a una multa per contravvenzione di fr. 1'700.--. Contro tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale.
Accuse principali e accertamenti del fatto da parte della precedente istanza:
La precedente istanza (Alta Corte Berna) ha accertato che il ricorrente non aveva realizzato nuovi sentieri, ma aveva ampliato e modificato in modo significativo quelli esistenti mediante prelievi di materiale. In particolare, è stato accertato che:
- il sentiero all’interno del bosco era stato modificato in modo riconoscibile mediante asportazione di materiale, realizzazione di un fosso di drenaggio, scarpate ripide e messa a nudo di radici;
- nella zona sud-occidentale dell’appezzamento erano stati effettuati prelievi di terreno superficiale e, lungo un sentiero al confine settentrionale, prelievi di materiale;
- tali lavori erano stati eseguiti senza le necessarie autorizzazioni (autorizzazione di disboscamento ai sensi della LFo e permesso edilizio ai sensi della Legge edilizia/BE).
La precedente istanza si è basata su una ordinanza di ripristino del Comune di Schüpfen del 16 ottobre 2020, contro la quale il ricorrente non ha proposto ricorso. L’ordinanza qualificava i sentieri come soggetti ad autorizzazione e in parte come non autorizzabili.
Eccezioni procedurali del ricorrente:
Il ricorrente ha eccepito la violazione del principio dell’accusa (Art. 9, 325, 350 CPP), del diritto di essere sentito (Art. 29 cpv. 2 Cost., Art. 6 CEDU) e una errata applicazione delle norme penali materiali (Art. 42 LFo, Art. 50 Legge edilizia/BE). Ha sostenuto che la precedente istanza aveva superato il fatto contestato nell’atto d’accusa e aveva formulato nuove accuse che non gli avevano consentito una difesa adeguata. Inoltre, sarebbe stata violata la presunzione d’innocenza, poiché la precedente istanza si era basata sull’ordinanza di ripristino, pur fondandosi questa su un fatto diverso.
Legge
1. Esame del principio dell’accusa e dei diritti di difesa:
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se la precedente istanza avesse violato il principio dell’accusa (Art. 9, 325, 350 CPP). Il ricorrente ha eccepito che l’accusa fosse imprecisa sotto il profilo temporale, poiché menzionava unicamente l’accertamento dei lavori al 2 giugno 2020 senza indicare tempi o luoghi concreti dell’illecito. Inoltre, ha sostenuto che la precedente istanza avesse modificato il fatto sotto il profilo sostanziale, accusandolo non di aver realizzato nuovi sentieri, ma di aver ampliato quelli esistenti. Ciò avrebbe pregiudicato le sue possibilità di difesa.
Il Tribunale federale ha affermato che il principio dell’accusa deve assolvere le funzioni di delimitazione e informazione. L’accusa deve descrivere i fatti in modo sufficientemente preciso da consentire all’imputato di difendersi efficacemente. Tuttavia, il giudice non è vincolato al tenore letterale dell’accusa, ma può precisare il fatto nell’ambito del principio d’immutabilità, purché le modifiche non siano decisive per la qualificazione giuridica e sia stata data all’imputato la possibilità di prendere posizione.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha constatato che la precedente istanza aveva sì deviato dal fatto contestato nell’atto d’accusa, ma tale deviazione era in maiore minus e al ricorrente era stata data un’adeguata possibilità di difesa. Le accuse erano state sufficientemente concretizzate per consentire una difesa efficace. Inoltre, il ricorrente aveva sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale federale l’eccezione relativa alla tempistica, senza eccepirla nel procedimento cantonale. Pertanto, il grado di merito cantonale non era stato esaurito e il Tribunale federale non ha preso in considerazione tale eccezione (Art. 80 cpv. 1 LTF, principio dell’esaurimento materiale).
2. Esame delle norme penali materiali (Art. 42 LFo, Art. 50 Legge edilizia/BE):
Il ricorrente ha eccepito che la precedente istanza avesse applicato in modo errato gli elementi oggettivi delle Art. 42 cpv. 1 lett. a LFo (disboscamento non autorizzato) e Art. 50 cpv. 1 Legge edilizia/BE (costruzione senza permesso). Ha sostenuto che la precedente istanza si fosse basata indebitamente sull’ordinanza di ripristino del Comune, poiché questa si fondava su un fatto diverso. Inoltre, non sarebbe provato che i suoi lavori costituissero un cambiamento di destinazione del suolo boschivo o fossero soggetti a permesso edilizio.
Il Tribunale federale ha affermato che un disboscamento ai sensi della LFo comprende qualsiasi destinazione a uso diverso, permanente o temporanea, del suolo boschivo. Le costruzioni non forestali sono generalmente da qualificare come cambiamento di destinazione, a meno che non siano escluse in quanto piccole costruzioni o costruzioni forestali. La precedente istanza aveva correttamente accertato che il ricorrente, ampliando i…