Art. 24 LPN

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:
  1. a. distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto;
  2. b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell’articolo 21. c. distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC ). d. ...
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione delle siepi
    · 02/07/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)
    · 02/07/2007 · 1 citazioni de
  • Zulassung als Privatklägerschaft
    · 24/05/2018 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.