Art. 24 LPN
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:
- a. distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto;
- b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell’articolo 21. c. distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC ). d. ...
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione delle siepi2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Natur- und Landschaftsschutz (Heckenschutz)1 citazioni
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Zulassung als Privatklägerschaft0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.