Fatti

La società di pastori [A.] acquistò legname da [B.] , che doveva ancora essere abbattuto e trasportato. Il trasporto del legname causò gravi danni al suolo forestale e alle aree di torbiere alte e basse di importanza nazionale. L'ufficio del pubblico ministero del cantone di Berna emise un'ordinanza penale contro [B.] per violazione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La società di pastori [A.] chiese di essere ammessa come parte lesa al procedimento, ma il tribunale regionale respinse la richiesta. Il tribunale d'appello del cantone di Berna confermò questa decisione.

La società di pastori [A.] presentò ricorso al Tribunale federale e chiese di essere ammessa come parte lesa al procedimento. Sostenne di essere stata lesa direttamente nei suoi diritti come proprietaria del terreno danneggiato e di soddisfare quindi le condizioni per l'ammissione come parte lesa.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se la società di pastori [A.] soddisfacesse le condizioni per l'ammissione come parte lesa. Stabilì che le disposizioni penali della LPN proteggono esclusivamente interessi pubblici e che la società di pastori [A.] non è titolare dei diritti protetti o comunque protetti dalla LPN.

Tuttavia, il tribunale concluse che tra le disposizioni penali della LPN e il danno alla proprietà (art. 144 CP) sussiste una concorrenza reale. Stabilì che la società di pastori [A.] , in quanto proprietaria del terreno danneggiato, era stata lesa direttamente nei suoi diritti e soddisfaceva quindi le condizioni per l'ammissione come parte lesa, se il reato di danno alla proprietà era stato commesso.

Il tribunale decise che l'autorità inferiore aveva escluso ingiustamente la…