Art. 17 DPMin

Disposizioni comuni per l’esecuzione delle misure

1 L’autorità d’esecuzione decide a chi affidare l’esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento.
2 L’autorità d’esecuzione sorveglia l’esecuzione di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e stabilisce con quale frequenza le si deve fare rapporto.
3 Nell’esecuzione delle misure occorre provvedere affinché il minore riceva un’istruzione e una formazione adeguate.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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