Art. 17 DPMin
Disposizioni comuni per l’esecuzione delle misure
1 L’autorità d’esecuzione decide a chi affidare l’esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento.
2 L’autorità d’esecuzione sorveglia l’esecuzione di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e stabilisce con quale frequenza le si deve fare rapporto.
3 Nell’esecuzione delle misure occorre provvedere affinché il minore riceva un’istruzione e una formazione adeguate.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rechtliches Gehör (Versetzung in eine andere Einrichtung)2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni03/05/2023 · 1 citazioni de
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