Art. 23 DPMin
Prestazione personale
1 Il minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere d’interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso. La prestazione deve essere commisurata all’età e alle capacità del minore. Non è rimunerata.
2 Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad attività analoghe.
3 La durata massima della prestazione personale è di dieci giorni. Per i minori che al momento del fatto avevano compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre mesi ed essere combinata con la residenza coatta.
4 Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l’autorità d’esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio.
5 Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni può essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell’autorità d’esecuzione o di una persona da essa designata.
6 Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall’autorità giudicante:
- a. al pagamento di una multa, se si trattava di una prestazione fino a dieci giorni;
- b. al pagamento di una multa o alla privazione della libertà, se si trattava di una prestazione di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni26/10/2022 · 1 citazioni de
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Mehrfache Vergewaltigung; mehrfache sexuelle Nötigung; Erpressung; antizipierte Beweiswürdigung; Strafzumessung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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