Fatti

Il Tribunale federale ha riunito cinque ricorsi contro le sentenze del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 18 dicembre 2024, relative a fatti avvenuti il 9 e 10 aprile 2019. I ricorrenti sono il ricorrente 1 (A.A.), il ricorrente 2 (B.A.) nonché la Procura superiore del Cantone di Zurigo in qualità di ricorrente 3. Le controparti sono E. (nata nel 2005), C.A., [D.] e [B.A.] .

Il fatto riguarda accuse di sfruttamento sessuale, stupro, coercizione sessuale e approfittamento di una situazione di bisogno in relazione a una relazione violenta e sfruttatrice tra il ricorrente 1 ed E. tra dicembre 2017 e dicembre 2019. Le accuse comprendono in particolare atti sessuali con minorenni, estorsione e pornografia. I ricorrenti 1 e 2 nonché le controparti 5 e 6 sono stati condannati per diversi reati, mentre la controparte 2 è considerata vittima.

Il 9 aprile 2019 si sono incontrati il ricorrente 1 (non ancora maggiorenne), E. (13 anni e mezzo) e C.A. (26 anni) in una casetta da giardino. Sono avvenuti atti sessuali tra E. e il ricorrente 1 e in seguito con C.A. Il 10 aprile 2019 si sono incontrati nuovamente il ricorrente 1, E., B.A., [D.] e C.A. nella casetta da giardino. Sono avvenuti ulteriori atti sessuali a cui hanno partecipato diversi uomini. La controparte 2 ha dichiarato di non essersi opposta per timore di violenza.

Il Tribunale distrettuale di Winterthur ha condannato i ricorrenti 1, 2, C.A. e [D.] a pene detentive tra i 3 anni e 10 mesi e gli 8 anni e 9 mesi. Il Tribunale superiore di Zurigo ha confermato in parte le condanne, riducendo tuttavia le pene e assolvendo per alcuni capi d’accusa. Contro tali sentenze sono stati presentati i ricorsi al Tribunale federale.

Legge

1. Valutazione delle prove e valutazione anticipata delle prove:

Il ricorrente 1 ha lamentato che l’istanza precedente aveva respinto ingiustamente le richieste di assunzione di prove, in particolare l’audizione dei testimoni [G.] e [H.A.] nonché l’esame della controparte 2. Il Tribunale federale ha esaminato tali doglianze sotto il profilo dell’arbitrarietà. Ha constatato che l’istanza precedente aveva respinto le richieste di assunzione di prove in modo comprensibile, poiché dai mezzi di prova già acquisiti non ci si potevano attendere nuove conoscenze. L’istanza precedente aveva inoltre evidenziato che le dichiarazioni della controparte 2 erano coerenti, prive di contraddizioni e non presentavano particolarità nel comportamento dichiarativo che avrebbero richiesto una perizia psicologica. Anche l’ulteriore esame della controparte 2 è stato respinto poiché le registrazioni audiovisive già disponibili costituivano una base sufficiente per la valutazione delle prove.

2. Dolo e dolo di coercizione:

La ricorrente 3 ha contestato che l’istanza precedente, nella valutazione del dolo di coercizione dei ricorrenti 2 e delle controparti 5 e 6, era incorsa in arbitrarietà. Il Tribunale federale ha precisato che per l’accertamento dell’arbitrarietà non basta che una valutazione divergente fosse possibile. L’istanza precedente aveva evidenziato in modo comprensibile che i ricorrenti 2, 5 e 6 non erano a conoscenza della relazione violenta e sfruttatrice tra il ricorrente 1 e la controparte 2. Inoltre, la controparte 2 non aveva mostrato azioni di difesa percepibili dagli uomini, ma aveva collaborato. Pertanto, non si poteva desumere un dolo di coercizione. La ricorrente 3 non ha potuto presentare prove che facessero apparire tale valutazione come arbitraria.

3. Determinazione della pena e concorso parziale retroattivo:

Il ricorrente 1 ha lamentato che l’istanza precedente, nella determinazione della pena, aveva violato le norme sul concorso parziale retroattivo e non aveva tenuto sufficientemente conto delle circostanze attenuanti. Il Tribunale federale ha constatato che l’istanza precedente aveva proceduto correttamente. Essa aveva dapprima valutato i reati anteriori alla precedente condanna del ricorrente 1 e aveva formato una pena unica. Successivamente aveva valutato separatamente i reati posteriori alla precedente condanna e aveva…