Art. 27 DPMin
c. Esecuzione
1 La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP ). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.
2 La privazione della libertà dev’essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione.
3 L’istituto dev’essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno.
4 Un trattamento terapeutico dev’essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità.
5 Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall’istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi.
6 Per l’esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Separazione dei minori dagli adulti durante il carcere preventivo; codice di procedura penale minorile del Cantone di Basilea Città e legge federale sul diritto penale minorile, primato del diritto federale; art. 49 cpv…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
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