Art. 48 DPMin

Istituti per l’esecuzione del collocamento e della privazione della libertà

I Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge gli istituti necessari per l’esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Separazione dei minori dagli adulti durante il carcere preventivo; codice di procedura penale minorile del Cantone di Basilea Città e legge federale sul diritto penale minorile, primato del diritto federale; art. 49 cpv…
    · 07/08/2007 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.112
    WPR.2014.112
    · 27/06/2014 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.84
    WPR.2014.84
    · 06/05/2014 · 1 citazioni de
  • Jugendstrafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt vom 15. November 2006
    · 07/08/2007 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.