Art. 14 PPMin
Porte chiuse
1 Il procedimento penale si svolge a porte chiuse. L’autorità inquirente e le autorità giudicanti possono informare adeguatamente l’opinione pubblica in merito allo stato del procedimento.
2 Il tribunale dei minorenni e la giurisdizione d’appello possono disporre che l’udienza sia pubblica se:
- a. il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale lo richiede o l’interesse pubblico lo esige; e b. questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio dell'udienza a porte chiuse nel procedimento penale minorile0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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SG.2016.000821 citazioni08/03/2017 · 1 citazioni de
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Vergewaltigung etc.0 citazioniSB160446· 10/05/2017 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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