Art. 14 PPMin

Porte chiuse

1 Il procedimento penale si svolge a porte chiuse. L’autorità inquirente e le autorità giudicanti possono informare adeguatamente l’opinione pubblica in merito allo stato del procedimento.
2 Il tribunale dei minorenni e la giurisdizione d’appello possono disporre che l’udienza sia pubblica se:
  1. a. il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale lo richiede o l’interesse pubblico lo esige; e b. questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio dell'udienza a porte chiuse nel procedimento penale minorile
    · 11/10/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • SG.2016.00082
    08/03/2017 · 1 citazioni de
  • Vergewaltigung etc.
    SB160446
    · 10/05/2017 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.