Art. 27 PPMin
Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza
1 La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono disposte soltanto in casi eccezionali e unicamente dopo che sono state esaminate tutte le possibilità di misure sostitutive.
2 Se ritiene che la carcerazione preventiva debba durare più di sette giorni, entro il settimo giorno l’autorità inquirente presenta una domanda di proroga al giudice dei provvedimenti coercitivi. Quest’ultimo decide senza indugio, ma in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della domanda. La procedura è retta dagli articoli 225 e 226 CPP .
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prorogare la carcerazione preventiva più volte, ma al massimo di un mese per volta. La procedura è retta dall’articolo 227 CPP.
4 Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono presentare in ogni tempo domanda di scarcerazione all’autorità che ha ordinato la carcerazione. La procedura è retta dall’articolo 228 CPP.
5 L’impugnabilità delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dall’articolo 222 CPP.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare)5 citazioni
-
2Computo delle misure cautelari del diritto penale minorile5 citazioni
-
3Liceità della carcerazione preventiva o di sicurezza di un minore di età inferiore ai quindici anni, indennizzo per il carcere preventivo scontato3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung14 citazioni
-
1 citazioni
-
Strafverfahren; Verlängerung Sicherheitshaft1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.