Fatti

{ "title": \"Rifiuto dell'indennizzo per detenzione cautelare in caso di misure protettive nel diritto penale minorile", \"facts": \"

Parti e ruoli:

  • il ricorrente ([A.] ), rappresentato dall'avvocata Angelina Grossenbacher,
  • la direzione della Procura minorile del Cantone di Berna (autorità intimata),
  • il Tribunale dei minori del Cantone di Berna,
  • il Tribunale superiore del Cantone di Berna, sezione penale,
  • la Procura minorile regionale Emmental-Oberaargau.

Dati e vicende processuali:

  • Condanna del ricorrente da parte del Tribunale dei minori di Berna il 27 maggio 2016 per lesioni personali gravi con dolo eventuale, rissa, possesso di marijuana e condotta indecente a una pena detentiva di 11 mesi (eseguita parzialmente in forma condizionale). Annotazione di 156 giorni di custodia cautelare e di 107 giorni di esecuzione anticipata della pena. Ordinanza di una misura protettiva (collocamento in un istituto educativo).
  • Accertamento del passaggio in giudicato da parte del Tribunale superiore di Berna il 6 luglio 2017 per le condanne per rissa, possesso di marijuana e condotta indecente nonché per la misura protettiva. Assoluzione per il reato di tentato omicidio volontario e condanna a una pena detentiva di 24 mesi (annotazione della custodia cautelare). Accertamento dell'esecuzione anticipata della pena a partire dal 13 febbraio 2016 e della misura protettiva a partire dal 7 giugno 2016.
  • Revoca della misura protettiva (collocamento in un istituto educativo aperto) da parte della Procura minorile regionale di Berna il 1° marzo 2021 con accertamento che la pena detentiva di 24 mesi non fosse più eseguibile. Parziale accoglimento di un ricorso da parte del Tribunale superiore di Berna, poiché avrebbe dovuto essere disposta una difesa d'ufficio e sarebbero dovute essere esaminate un'eventuale detenzione cautelare e la questione dell'indennizzo.
  • Istanza di nomina di una difesa d'ufficio da parte dei rappresentanti legali del ricorrente il 29 luglio 2021 e richiesta di annotazione della detenzione illegittimamente subita sulla pena inflitta con decreto penale del 17 maggio 2021 e 23 luglio 2021.
  • Disposizione della Procura minorile di Berna il 3 agosto 2021 per la nomina dell'avvocata come difesa d'ufficio del ricorrente.
  • Disposizione della Procura minorile di Berna il 29 dicembre 2021 per la rinuncia all'esecuzione successiva della pena detentiva incondizionata di 24 mesi e al pagamento di un indennizzo per mancanza di detenzione cautelare.
  • Proposizione di un ricorso da parte del ricorrente al Tribunale superiore di Berna contro la rinuncia all'indennizzo e richiesta di un indennizzo di Fr. 34'500.-- per una detenzione cautelare subita di 345 giorni.
  • Respingimento del ricorso da parte del Tribunale superiore di Berna il 22 marzo 2022.
  • Presentazione di un ricorso penale da parte del ricorrente il 25 agosto 2022 con la richiesta di annullamento della decisione del tribunale superiore e riconoscimento di un indennizzo di Fr. 34'500.-- per la detenzione cautelare subita di 345 giorni.

Problema centrale e oggetto della controversia:

  • Questione dell'obbligo di indennizzo per detenzione cautelare ai sensi dell'art. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con l'art. 110 cpv. 7 CP e l'art. 32 cpv. 3 DPMin, qualora la detenzione (custodia cautelare, esecuzione anticipata della pena, esecuzione della misura, custodia a fini di sicurezza e arresto) superi la pena detentiva inflitta di 24 mesi.
  • Controversia in merito al fatto che la detenzione subita nell'ambito di una misura protettiva (collocamento ai sensi dell'art. 15 DPMin) debba essere qualificata come custodia cautelare o detenzione a fini di sicurezza e dia diritto a un indennizzo per detenzione cautelare.

Aspetti giuridici rilevanti:

  • Annotazione di 1'065 giorni sulla pena detentiva di 720 giorni (24 mesi), con un differenziale di 345 giorni.
  • Verifica della legittimità e proporzionalità della misura protettiva nonché della sua durata rispetto alla pena detentiva.
  • Distinzione tra misure protettive (finalità educative/terapeutiche) e custodia cautelare (art. 110 cpv. 7 CP) nonché la loro annotazione e i diritti all'indennizzo.

Decisione del Tribunale superiore di Berna del 22 marzo 2022:

  • Nessun indennizzo per detenzione cautelare, poiché la misura protettiva era legittima e proporzionata e la sua durata poteva superare la pena detentiva inflitta.
  • Nessuna equiparazione al diritto penale degli adulti, poiché il diritto penale minorile persegue principi diversi (prevenzione speciale, misure educative).
  • Nessuna violazione dell'art. 8 Cost. (principio di uguaglianza) e dell'art. 9 Cost. (divieto di arbitrio), poiché l'autorità inferiore ha applicato correttamente le basi giuridiche.
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Distinzione tra misure protettive e custodia cautelare:

Il Tribunale federale conferma l'opinione dell'autorità inferiore secondo cui le misure protettive ai sensi degli artt. 10 ss. DPMin (ad es. collocamento ai sensi dell'art. 15 DPMin) non costituiscono pene, bensì sanzioni indipendenti dalla colpevolezza con finalità esclusivamente educative e/o terapeutiche (cons. 1.5.1 e 1.5.4). Al contrario, la custodia cautelare ai sensi dell'art. 110 cpv. 7 CP e dell'art. 27 PPMin serve esclusivamente all'accertamento del reato e può essere disposta solo in modo proporzionato (cons. 1.5.3).

Il Tribunale federale rileva che l'esecuzione della misura (ad es. collocamento in un istituto educativo) può durare illimitatamente, purché la misura sia oggettivamente necessaria o risulti priva di prospettive e di utilità (art. 19 cpv. 1 DPMin; cons. 1.5.2). La durata della misura protettiva non è quindi limitata dalla pena inflitta, bensì è giustificata dalla sua finalità educativa e/o terapeutica (cons. 1.5.4).

Nessun obbligo di indennizzo per detenzione cautelare in caso di misure protettive:

Il Tribunale federale precisa che un indennizzo per detenzione cautelare ai sensi dell'art. 431 cpv. 2 CPP è possibile solo se la custodia cautelare (o la custodia a fini di sicurezza) è stata disposta legittimamente, ma la sua durata supera quella della pena inflitta nella decisione (cons. 1.3.1). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata superata la custodia cautelare, bensì la misura protettiva (collocamento), che persegue una finalità propria (assistenza educativa/terapeutica) (cons. 1.5.4).

Il Tribunale federale sottolinea che le misure protettive nel diritto penale minorile non possono essere equiparate alle pene, poiché non servono alla retribuzione del reato, bensì alla prevenzione speciale e all'integrazione sociale del minore (art. 2 cpv. 1 DPMin; cons. 1.5.1). La scelta delle sanzioni non avviene quindi secondo gli stessi criteri del diritto penale degli adulti (cons. 1.5.1).

Proporzionalità della misura protettiva:

Il Tribunale federale conferma le argomentazioni dell'autorità inferiore secondo cui l'esecuzione della misura era legittima e proporzionata fino alla sua revoca (cons. 1.5.6). La Procura minorile di Berna ha verificato annualmente la misura protettiva (art. 19 cpv. 1 DPMin) e ha adattato l'esecuzione (ad es. trasferimento in un altro istituto) in base al comportamento del ricorrente. La misura protettiva era quindi oggettivamente necessaria e non ha comportato una privazione della libertà ingiustificata (cons. 1.5.6).

Il Tribunale federale rileva che l'annotazione della limitazione della libertà connessa alla misura protettiva sulla pena inflitta ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 DPMin è sufficiente per evitare una doppia punizione del minore (cons. 1.5.4). Un indennizzo per detenzione cautelare oltre a ciò non è quindi giustificato (cons. 1.5.4).

Nessuna violazione del principio di uguaglianza (art. 8 Cost.):

Il Tribunale federale rileva che il ricorrente non fornisce una motivazione sufficiente per la sua doglianza di violazione del principio di uguaglianza (art. 106 cpv. 2 LTF; cons. 1.5.5). Il ricorrente si limita a citare un'opinione sostenuta in dottrina senza illustrare la situazione giuridica concreta nel diritto penale degli adulti o dimostrare una situazione di partenza comparabile (cons. 1.5.5).

Il Tribunale federale rileva che le misure protettive nel diritto penale minorile non hanno un corrispettivo nel diritto penale degli adulti, poiché non servono alla retribuzione del reato, bensì alla prevenzione speciale (cons. 1.5.1). La scelta delle sanzioni non avviene quindi secondo gli stessi criteri, il che giustifica un trattamento differenziato (cons. 1.5.1).

Decisione definitiva:

Il Tribunale federale ritiene infondato il…