Art. 32 DPMin
Concorso di misure protettive e della privazione della libertà
1 Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell’esecuzione.
2 Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita.
3 Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l’autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP ) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione della pena residua.
4 L’autorità giudicante può sospendere l’esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell’esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Computo delle misure cautelari del diritto penale minorile20 citazioni
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2Computo della durata del collocamento cautelare di un minore in quella della pena privativa della libertà; art. 32 DPMin10 citazioni
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3Momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore2 citazioni
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4Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anrechnung der vorsorglich angeordneten jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme an den Freiheitsentzug2 citazioni
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1 citazioni
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RBOG 2021 Nr. 161 citazioni08/04/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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