Art. 28 PPMin

Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza

1 La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti. Va garantita un’assistenza appropriata.
2 A sua richiesta il minore può svolgere un’occupazione, se questo non pregiudica il procedimento e la struttura dell’istituto o dello stabilimento carcerario lo consente.
3 Per l’esecuzione si può far capo a istituti privati.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung
    · 14/09/2011 · 6 citazioni de Riassunto
  • Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung
    · 17/04/2020 · 4 citazioni de Riassunto
  • Vigilanza preventiva; ricovero nel reparto giovanile di un carcere
    · 05/08/2026 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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