Art. 28 PPMin
Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza
1 La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti. Va garantita un’assistenza appropriata.
2 A sua richiesta il minore può svolgere un’occupazione, se questo non pregiudica il procedimento e la struttura dell’istituto o dello stabilimento carcerario lo consente.
3 Per l’esecuzione si può far capo a istituti privati.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung6 citazioni
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Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung4 citazioni
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Vigilanza preventiva; ricovero nel reparto giovanile di un carcere0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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