Fatti

Il ricorrente, nato nel 2010, è stato accusato dalla Procura dei minori della Bassa Terra del Cantone di Zurigo in un procedimento penale minorile per presunti atti di aggressione. Con provvedimento del 26 febbraio 2026, la Procura dei minori ha disposto un’osservazione stazionaria chiusa ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 DPMin e ha assegnato il ricorrente, in via provvisoria fino al 25 marzo 2026, al reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest. L’ordinanza si basava sugli art. 26 cpv. 1 lett. d e art. 29 cpv. 1 PPMin.

Il ricorrente ha presentato ricorso il 16 marzo 2026 dinanzi al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la declaratoria di illegittimità del suo ricovero nel reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest per violazione dell’art. 31 Cost. e dell’Art. 5 CEDU. Ha inoltre richiesto la sua immediata liberazione, un risarcimento per la privazione della libertà subita nonché l’adozione di una misura di osservazione stazionaria. Il 23 marzo 2026, il ricorrente è stato trasferito presso la struttura [B.] per la prosecuzione dell’osservazione.

Con decisione del 1° aprile 2026, il Tribunale superiore ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale superiore e la declaratoria di illegittimità del suo ricovero nel reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest per il periodo dal 26 febbraio 2026 al 23 marzo 2026. Ha inoltre richiesto un congruo risarcimento per la privazione della libertà subita. In via processuale, ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio e dell’assistenza legale.

Legge

Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso avverso il ricovero nel reparto giovanile di un carcere è in linea di principio ammissibile, in quanto si tratta di una decisione intermedia autonomamente impugnabile che può arrecare un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Il Tribunale federale ha interpretato le domande del ricorrente secondo il principio della fiducia e ha concluso che quest’ultimo contestava la legittimità del suo ricovero nel reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest. Benché, dopo il trasferimento nella struttura [B.] , il ricorrente non avesse più un interesse attuale alla verifica del ricovero, egli ha eccepito una violazione dell’art. 5 n. 1 e 3 CEDU e ha presentato una corrispondente domanda di declaratoria. Poiché le questioni sollevate potrebbero ripresentarsi in qualsiasi momento, il Tribunale federale ha rinunciato al requisito dell’interesse attuale alla tutela giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi ritenuto ammissibile.

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se il ricovero del ricorrente nel reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest fosse fondato su una base legale. Il ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza della Procura dei minori del 26 febbraio 2026 prevedeva un’osservazione stazionaria ai sensi dell’art. 9 DPMin, che non contempla un ricovero in un istituto penitenziario o di detenzione. Il giudice di primo grado avrebbe tuttavia riqualificato il ricovero come misura cautelare protettiva ai sensi dell’art. 5 in combinato disposto con l’art. 15 DPMin. Il Tribunale federale ha rilevato che il giudice di primo grado era competente, ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 PPMin, a verificare la legittimità del ricovero sotto il profilo di una custodia cautelare. Non risultava violato il diritto di essere sentiti, poiché il ricorrente aveva avuto la possibilità di prendere posizione. Il giudice di primo grado aveva correttamente ammesso i presupposti di una custodia cautelare chiusa ai sensi dell’art. 5 in combinato disposto con l’art. 15 DPMin, poiché sussisteva un urgente bisogno di protezione del ricorrente in ragione del suo stato di pericolo psichico, fisico o educativo e si rendeva necessaria un’intervento immediato. È stata altresì riconosciuta la proporzionalità della misura.

Il Tribunale federale ha inoltre esaminato se l’esecuzione del ricovero nel reparto giovanile del carcere Zurigo Ovest fosse conforme al diritto federale. Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione in carcere fosse incostituzionale e contraria alla Convenzione, poiché il reparto giovanile è destinato in via prioritaria all’esecuzione della custodia cautelare e della detenzione preventiva e non ha carattere terapeutico o educativo. Il Tribunale federale ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la DTF 148 IV 419, secondo cui un soggiorno temporaneo di un minore in un istituto penitenziario o di detenzione può essere ammesso in via eccezionale come soluzione transitoria in una situazione di emergenza, purché ciò sia necessario per trovare una struttura idonea. Il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la controparte avesse cercato con la dovuta diligenza un posto idoneo…