Art. 9 DPMin
Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia
1 Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura protettiva o a una pena, l’autorità competente compie indagini sulla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l’educazione, la scuola e la professione. A tale scopo può ordinare anche un’osservazione ambulatoriale o in un istituto.
2 L’inchiesta può essere affidata a una persona o istituzione che offra garanzia di un’esecuzione in piena regola.
3 Qualora vi sia serio motivo di dubitare della salute fisica o psichica del minore o appaia adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l’autorità competente ordina una perizia medica o psicologica.
4 Se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 25a cpv. 1 lettere a–c, l’autorità competente ordina una perizia sul pericolo che il minore costituisce per terzi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure protettive cautelari ordinate durante l'esecuzione di una misura nell'ambito di una procedura di sostituzione di una misura5 citazioni
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2Momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore1 citazioni
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3Procedimento penale minorile, fine della prescrizione dell'azione penale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anordnung der stationären Beobachtung3 citazioniBES.2015.50· 19/03/2015 · 3 citazioni de
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Anordnung der stationären Beobachtung1 citazioniBES.2020.211· 22/10/2020 · 1 citazioni de
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Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens1 citazioniBES.2014.97· 08/09/2014 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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