Art. 10 OCP

Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette

1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
  1. a. linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l’80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli;
  2. b. lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;
  3. c. castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l’articolo 13 cpv. 5 della legge sulla caccia.
2 I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al cpv. 1 e determinano l’ammontare del danno causato dalla selvaggina.
3 La Confederazione paga l’indennità solamente se:
  1. a. le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d’arte;
  2. b. in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1º luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); e c. il Cantone si assume i costi rimanenti.
4 Il rimborso da parte dell’UFAM ai Cantoni avviene una volta all’anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Autorizzazione di abbattere un lupo
    · 18/11/2004 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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