Art. 25 LICol

1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
  1. a. fare partecipare l’investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
  2. b. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
2 La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
3 Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland / Erteilung einer Bewilligung
    · 24/05/2011 · 1 citazioni de Riassunto
  • SB.2024.00039
    16/10/2024 · 0 citazioni de
  • · 26/03/2015 · 0 citazioni de

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