Fatti
La X. AG, una società controllata al 100% dalla AX. S.A. con sede in Francia, in qualità di società di gestione del fondo immobiliare [A.] ha acquistato diversi immobili residenziali nei Cantoni di Zurigo, Basilea Campagna e Argovia. L'Ufficio federale di giustizia ha presentato un ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di questi immobili da parte del Consiglio distrettuale di Bülach. La Commissione di ricorso per l'acquisizione di terreni del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso e rilasciato l'autorizzazione con condizioni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'Ufficio federale di giustizia. Ha affermato che i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero sono soddisfatti. Gli immobili servono alla previdenza del personale di sedi operative nazionali, poiché il cerchio degli investitori del fondo immobiliare [A.] è limitato a istituti di previdenza svizzeri esenti da imposte. Inoltre, il fondo stesso è esente dalle imposte dirette, il che soddisfa la disposizione di legge.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che l'art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge sull'acquisizione di immobili menziona due requisiti per il rilascio dell'autorizzazione: da un lato, l'immobile deve servire alla previdenza del personale di sedi operative nazionali, dall'altro l'acquirente deve essere esente dall'imposta federale diretta. Queste condizioni sono soddisfatte qui, poiché il fondo immobiliare [A.] è limitato a istituti di previdenza svizzeri come investitori e lo stesso fondo è esente dalle imposte.
Il Tribunale federale ha…