Art. 8 OENu

Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti

1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all’interno o all’esterno dell’impianto.
2 Per incidenti originati all’interno dell’impianto s’intendono in particolare perturbazioni a livello di reattività, fuoriuscite del liquido di raffreddamento, perdite dei pozzi di calore, incendi, inondazioni, influssi meccanici in seguito al mancato funzionamento delle componenti, danneggiamento delle guaine nella manipolazione di elementi di combustibile, mancato funzionamento dei sistemi d’esercizio, azionamento indesiderato o funzionamento difettoso di sistemi di sicurezza ed errore umano.
3 Per incidenti originati all’esterno dell’impianto s’intendono in particolare gli incidenti che possono essere scatenati da terremoti, inondazioni, caduta incidentale di aerei civili e militari sull’impianto, raffiche di vento, fulmini, onde di pressione, incendi, perdite dell’approvvigionamento esterno di energia, danni o interruzioni dell’afflusso esterno di acqua di raffreddamento.
4 Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lett. c, gli incidenti di cui al cpv. 2 e gli incidenti non cagionati da cause naturali secondo il cpv. 3 vanno suddivisi in funzione della frequenza come stabilito nell’articolo 123 cpv. 2 ORaP . In tale contesto, oltre all’evento iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che le dosi di cui all’articolo 123 cpv. 2 ORaP possono essere rispettate.
4bis Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lett. c, in caso di incidenti cagionati da cause naturali secondo il cpv. 3 occorre di volta in volta ipotizzare una causa naturale con una frequenza annua di 10 ‑3 e una causa naturale con una frequenza annua di 10 ‑4 . Oltre all’evento naturale iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che la dose risultante da un singolo incidente di questo tipo per gli individui della popolazione ammonta:
  1. a. al massimo a 1 mSv per eventi con una frequenza annua di 10 -3 ;
  2. b. al massimo a 100 mSv per eventi con una frequenza annua di 10 -4 .
5 Mediante analisi probabilistiche occorre dimostrare che vi è una protezione sufficiente contro incidenti che superano la base di progetto. A questo riguardo possono essere considerate le misure preventive e lenitive di cui all’articolo 7 lett. d.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) fissa in un’ordinanza le ipotesi specifiche di pericolo e i criteri di valutazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni per la limitazione temporale dell'autorizzazione di gestione (consid. 10)
    · 28/03/2013 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.