Art. 22 LCart

Ricusazione di membri della Commissione

1 I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
2 Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un’associazione mantello.
3 Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.