Art. 53a LCart

1 Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:
  1. a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;
  2. b. l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38;
  3. c. i pareri e altri servizi.
2 Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riscossione delle spese in caso di apertura da parte della Commissione della concorrenza di un'inchiesta nel settore dei cartelli
    · 25/04/2002 · 28 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.