Art. 18 LMB

Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe

1 Di regola, un’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione).
2 Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all’estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico
    · 05/11/1991 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 28/10/2019 · 0 citazioni de
  • 25/09/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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