Fatti
La società X. AG ha importato, con il consenso della Direzione dell'Amministrazione militare federale, semilavorati di pistole automatiche che rientrano nell'ambito di applicazione della legge sul materiale bellico. I semilavorati sono stati completamente lavorati, assemblati e immagazzinati per l'esportazione presso lo stabilimento della X. AG. Nel marzo 1989, X. ha simulato insieme a Z. un furto con scasso nel magazzino della X. AG, per vendere a Z. 1020 pistole pronte per l'esportazione, che quest'ultimo voleva rivendere all'estero. Complessivamente, 742 pistole sono state sequestrate il 5 aprile 1989 in un rifugio antiaereo in Svizzera.
Il Tribunale penale di Bienne ha dichiarato X. colpevole, tra l'altro, di ripetute e continuate violazioni della legge sul materiale bellico e ha ordinato la confisca delle 742 pistole a favore della Confederazione. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha confermato la confisca, ma ha disposto che l'eventuale ricavato dalla vendita da parte della Confederazione debba essere restituito a X.
X. presenta un ricorso di nullità federale chiedendo che la decisione di confisca sia annullata e che la causa sia rinviata all'istanza precedente con l'istruzione di consegnare le 742 pistole sequestrate alla società X. AG.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 20 LMB, in caso di accertamento di una violazione della legge sul materiale bellico, il giudice deve ordinare la confisca del materiale bellico in questione, a meno che non vi siano motivi particolari che vi si oppongano.
Il Tribunale federale nega che l'assenza di un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b CP possa costituire un "motivo particolare" ai sensi dell'art. 20 LMB per rinunciare alla…