Art. 27 RUF
1 I beni situati all’estero saranno iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Isvizzera.
2 I diritti che potessero spettare alla massa in base agli articoli 214 e 285 e segg. LEF, saranno pure elencati nell’inventario, dando loro un valore approssimativo per il caso che l’azione rivocatoria sortisse esito favorevole.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Considerazione di norme d'intervento di uno stato terzo ai sensi dell'art. 19 LDIP; presupposti per l'applicazione e carattere eccezionale dell'art. 19 LDIP1 citazioni
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2Garanzia per la continuazione della procedura di fallimento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni07/05/2004 · 1 citazioni de
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0 citazioni29/06/2022 · 0 citazioni de
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Kollokation im Partikularkonkurs0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.