Art. 27 RUF

1 I beni situati all’estero saranno iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Isvizzera.
2 I diritti che potessero spettare alla massa in base agli articoli 214 e 285 e segg. LEF, saranno pure elencati nell’inventario, dando loro un valore approssimativo per il caso che l’azione rivocatoria sortisse esito favorevole.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Considerazione di norme d'intervento di uno stato terzo ai sensi dell'art. 19 LDIP; presupposti per l'applicazione e carattere eccezionale dell'art. 19 LDIP
    · 07/05/2004 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Garanzia per la continuazione della procedura di fallimento
    · 06/11/2024 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 07/05/2004 · 1 citazioni de
  • 29/06/2022 · 0 citazioni de
  • Kollokation im Partikularkonkurs
    · 11/03/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.