Art. 58 RUF
1 Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall’amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.
2 Per ogni insinuazione si dovrà annotare la decisione, con cui l’amministrazione del fallimento l’ammette o la respinge; in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Graduazione di un credito insinuato come garantito da pegno e del diritto di pegno manuale soggetto all'azione revocatoria (art. 248, 285 segg1 citazioni
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2Avviso speciale concernente il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 129 RFF); impugnazione delle condizioni d'incanto0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni17/03/2011 · 1 citazioni de
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0 citazioni16/07/2007 · 0 citazioni de
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0 citazioni03/05/2006 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.