Art. 58 RUF

1 Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall’amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.
2 Per ogni insinuazione si dovrà annotare la decisione, con cui l’amministrazione del fallimento l’ammette o la respinge; in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Graduazione di un credito insinuato come garantito da pegno e del diritto di pegno manuale soggetto all'azione revocatoria (art. 248, 285 segg
    · 29/12/1988 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Avviso speciale concernente il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 129 RFF); impugnazione delle condizioni d'incanto
    · 17/01/1986 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.