Art. 84a LAMal
Comunicazione di dati
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA :
- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 cpv. 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il n. AVS;
- c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- e. agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’anonimato degli assicurati sia garantito;
- f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 22a e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e per l’esame delle tariffe;
- g. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; gbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
- h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 cpv. 4 del Codice civile , 6. …
2 …
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
4 In deroga all’articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.
5 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona assicurata.
6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Controllo sistematico a posteriori dell'economicità delle prestazioni ospedaliere ambulatoriali a livello di procedure (posizioni tariffarie); edizione degli atti dei fornitori di prestazioni per verificare con un campi…0 citazioni
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2Risarcimento del danno0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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