Art. 106 LNA
1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni che disciplinano l’aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza aerea, anche all’aviazione militare.
3 D’intesa con l’UFAC, la MAA prende i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l’ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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