Art. 37m LNA
1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.
2 L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio.
3 Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l’esercizio dell’aerodromo.
4 L’UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ammissibilità di un piano particolareggiato cantonale per il parco dell'innovazione di Zurigo (IPZ) sull'attuale sito dell'aerodromo militare di Dübendorf1 citazioni
-
3Costruzione di antenne per la telefonia mobile su piloni delle linee ad alta tensione; procedura di autorizzazione applicabile (cambiamento della giurisprudenza)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Autorizzazione edilizia3 citazioni
-
VB.2016.004722 citazioni23/03/2017 · 2 citazioni de
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.