Art. 52 LNA

1 L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
2 Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
  1. a. non è immatricolato in un altro Stato;
  2. b. adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;
  3. c. i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.
3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 110 num. 5 e 253 CP, art. 52 e segg
    · 09/07/1971 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR
    · 13/11/2013 · 3 citazioni de
  • Luftfahrzeug; Benützung des Luftraumes
    · 12/03/2025 · 1 citazioni de
  • · 19/12/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.