Art. 91 LNA

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
  1. a. viola norme di circolazione;
  2. b. viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose; c pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti;
  3. d. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;
  4. e. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio;
  5. f. viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c e volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose: 1. prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo, 2. prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;
  6. g. viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
  7. h. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente;
  8. i. viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.
2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
  1. a. contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;
  2. b. non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione;
  3. c. penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
  4. d. introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi; il tentativo è punibile.
3 In caso di gravi infrazioni secondo il cpv. 1 lettere a–e ed i, nonché cpv. 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
4 Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Atterramenti esterni di aeromobili a scopo d'istruzione
    · 03/10/1988 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.