Art. 91 LNA
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
- a. viola norme di circolazione;
- b. viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose; c pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti;
- d. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;
- e. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio;
- f. viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c e volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose: 1. prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo, 2. prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;
- g. viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
- h. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente;
- i. viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.
2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a. contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;
- b. non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione;
- c. penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
- d. introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi; il tentativo è punibile.
3 In caso di gravi infrazioni secondo il cpv. 1 lettere a–e ed i, nonché cpv. 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
4 Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Atterramenti esterni di aeromobili a scopo d'istruzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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BVGerA-1936/20062 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni02/11/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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