Art. 28 LDerr
Rintracciabilità
1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:
- a. le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari;
- b. i materiali e gli oggetti;
- c. i cosmetici;
- d. i giocattoli.
2 Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti.
3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d’uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.