Art. 31 LDerr
Ispezione degli animali da macello e delle carni
1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni:
- a. animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- b. animali selvatici allevati come animali da reddito.
2 Egli decide sull’ulteriore utilizzazione delle carni.
3 Il Consiglio federale può prescrivere:
- a. l’ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali;
- b. l’ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a. la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione;
- b. la procedura di ispezione delle carni;
- c. se del caso la procedura di controllo di altre specie animali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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