Art. 31 LDerr

Ispezione degli animali da macello e delle carni

1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni:
  1. a. animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
  2. b. animali selvatici allevati come animali da reddito.
2 Egli decide sull’ulteriore utilizzazione delle carni.
3 Il Consiglio federale può prescrivere:
  1. a. l’ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali;
  2. b. l’ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia.
4 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione;
  2. b. la procedura di ispezione delle carni;
  3. c. se del caso la procedura di controllo di altre specie animali.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr
    · 23/09/1998 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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