Art. 34 LDerr

Prodotti contestati

1 Se hanno contestato un prodotto, le autorità di esecuzione ordinano le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.
2 Possono decidere che il prodotto contestato:
  1. a. può essere utilizzato, con o senza oneri;
  2. b. deve essere eliminato dall’azienda, a sue spese;
  3. c. deve essere confiscato, reso inoffensivo, utilizzato in modo inoffensivo o eliminato, a spese dell’azienda.
3 Possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:
  1. a. chiarire le cause dei difetti;
  2. b. adottare misure adeguate;
  3. c. informare le autorità di esecuzione sulle misure adottate.
4 Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, le autorità di esecuzione possono ordinare l’eliminazione o la confisca del prodotto.
5 Se un prodotto è contestato, al momento dell’importazione le autorità di esecuzione possono anche:
  1. a. respingerlo;
  2. b. consegnarlo, per complemento di inchiesta, alla competente autorità cantonale di esecuzione;
  3. c. rispedirlo, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell’autorità competente del Paese di origine;
  4. d. spedirlo, su domanda della persona responsabile della spedizione, in un nuovo Paese di destinazione, con il consenso dell’autorità competente di tale Paese.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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    · 26/02/2020 · 6 citazioni de
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    · 15/03/2021 · 2 citazioni de Riassunto
  • Lebensmittelkontrolle
    VWBES.2024.255
    · 20/11/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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