Art. 44 LDerr
Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A questo scopo tiene conto delle prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e può dichiararle applicabili.
2 Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa al competente ufficio federale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2DTF 78_IV_670 citazioni25/01/1952 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.