Art. 1 LAAgr
1 La presente legge si applica all’affitto di:
- a. fondi adibiti all’agricoltura;
- b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
- c. industrie accessorie non agricole che formano un’unità economica con un’azienda agricola.
2 Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione.
3 Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi.
4 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto d'affitto agricolo2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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permis de construire; contrôle des loyers; amendes8 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni17/08/2012 · 3 citazioni fr
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.