Art. 1 LAAgr

1 La presente legge si applica all’affitto di:
  1. a. fondi adibiti all’agricoltura;
  2. b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
  3. c. industrie accessorie non agricole che formano un’unità economica con un’azienda agricola.
2 Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione.
3 Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi.
4 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto d'affitto agricolo
    · 28/12/1992 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • permis de construire; contrôle des loyers; amendes
    · 01/11/2005 · 8 citazioni fr
  • 17/08/2012 · 3 citazioni fr Riassunto
  • 17/08/2012 · 3 citazioni fr

Ultime sentenze del TF

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