Art. 15 LAAgr

Eccezioni

1 L’acquirente può sciogliere il contratto d’affitto se ha acquistato la cosa per scopi edilizi immediati o per scopi pubblici, o per gestirla direttamente.
2 Ove non intenda assumere il contratto di affitto, l’acquirente deve, con preavviso di tre mesi dalla conclusione del contratto di acquisto, notificare per scritto all’affittuario che l’affitto sarà sciolto, dopo la decorrenza di almeno un anno, al successivo termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.
3 Se l’affitto è sciolto, l’affittuario può, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la relativa notificazione, chiedere in giudizio la protrazione dell’affitto. Il giudice protrae l’affitto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, qualora la risoluzione comporti per l’affittuario o la sua famiglia conseguenze gravose che non appaiono giustificate neppure tenendo conto degli interessi del nuovo proprietario.
4 Il locatore risponde del danno insorto all’affittuario dalla risoluzione anticipata dell’affitto. L’affittuario non è obbligato a lasciare la cosa affittata prima di essere stato risarcito o prima che gli siano state fornite sufficienti garanzie.
5 La risoluzione anticipata dell’affitto può, con il consenso scritto dell’affittuario, essere disciplinata nel contratto di alienazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nel caso di persone giuridiche, tali condizioni devono essere adempiute da parte dei suoi membri o soci.
    · 08/05/1989 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • diritto fondiario agricolo
    · 20/07/2015 · 1 citazioni de
  • 27/04/2001 · 1 citazioni de
  • Erbteilung / Rückweisung
    LB200044
    · 19/12/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.