Fatti

A.- Con contratto del 21 maggio 1980, [H.] ha affittato 374 are di prato a J. L'8 settembre 1987, [J.] ha rescisso il contratto di locazione per la fine di aprile 1989. Il 28 dicembre 1987, ha venduto questi terreni, nonché 7,5 ettari supplementari di prati e boschi, a una fondazione. Il 1° marzo 1988, la nuova proprietaria ha anch'essa rescisso il contratto di locazione per il 31 marzo 1989.

B.- Il 16 dicembre 1987, il conduttore ha chiesto al tribunale delle locazioni di prorogare il contratto di locazione di sei anni. La fondazione, essendosi sostituita a [J.], ha concluso per il rigetto della richiesta. Il tribunale delle locazioni ha parzialmente accolto la richiesta e prorogato il contratto di locazione di cinque anni. Su ricorso della fondazione, il tribunale superiore ha prorogato il contratto di locazione di quattro anni fino al 30 aprile 1993.

C.- La fondazione ha fatto ricorso contro questa decisione. Essa chiede al Tribunale federale di respingere la richiesta di proroga, in subordine di rinviare la causa all'istanza precedente, e, in via ancora più subordinata, di prorogare il contratto di locazione solo per la durata minima legale. [H.] conclude per il rigetto del ricorso e, per via di appello incidentale, chiede che il contratto di locazione sia prorogato di cinque anni fino al 30 aprile 1994.

Legge

Secondo gli artt. 15 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c della LAAgr, il nuovo proprietario può rescindere il contratto di locazione solo se…