Art. 26a OIAt
Incenerimento in impianti
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Autorizzazione del perseguimento penale4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.