Art. 169 LAgr
Misure amministrative generali
1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:
- a. ammonizione;
- b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;
- c. diniego di permessi;
- d. esclusione dalla vendita diretta;
- e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare;
- f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata;
- g. sequestro;
- h. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.
2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.
3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:
- a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;
- b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione;
- c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;
- d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio di canapa; controllo normativo astratto; ammissibilità; preminenza del diritto federale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni18/06/2009 · 11 citazioni de
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11 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
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