Art. 169 LAgr

Misure amministrative generali

1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:
  1. a. ammonizione;
  2. b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;
  3. c. diniego di permessi;
  4. d. esclusione dalla vendita diretta;
  5. e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare;
  6. f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata;
  7. g. sequestro;
  8. h. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.
2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.
3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:
  1. a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;
  2. b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione;
  3. c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;
  4. d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio di canapa; controllo normativo astratto; ammissibilità; preminenza del diritto federale
    · 05/10/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.