Art. 177 LAgr
Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.
2 Può delegare lʼemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell’omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dellʼinterno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Misure per rispettare l'elenco degli obblighi previsti per l'utilizzo del termine "Gruyère" come denominazione di origine protetta2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni
-
5 citazioni
-
5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.