Fatti

L'Ufficio federale dell'agricoltura ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che aveva permesso a A.X. e B.X. nonché alla Cooperativa di lavorazione del latte R. di utilizzare la denominazione di origine protetta "Gruyère" per il formaggio Gruyère prodotto nel loro caseificio, a determinate condizioni.

La controversia riguardava la questione se i resistenti al ricorso soddisfacessero i requisiti del disciplinare per l'utilizzo della denominazione di origine protetta "Gruyère", in particolare per quanto riguarda la frequenza delle consegne di latte.

Il Tribunale federale doveva decidere se il Tribunale amministrativo avesse giustamente esaminato in via pregiudiziale la costituzionalità del disciplinare e se le condizioni per l'utilizzo della denominazione di origine protetta fossero legittime.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Tribunale amministrativo aveva giustamente esaminato in via pregiudiziale la costituzionalità del disciplinare. Sebbene il disciplinare abbia piuttosto il carattere di una regolamentazione generale e astratta, che necessita di attuazione nel singolo caso, un esame pregiudiziale è ammissibile, poiché il cerchio dei destinatari è aperto e la certezza del diritto non è messa a rischio.

Per quanto riguarda le condizioni per l'utilizzo della denominazione di origine protetta, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il requisito delle due consegne giornaliere di latte non può essere giustificato solo per motivi di igiene del latte, ma può essere giustificato come requisito di qualità aggiuntivo, se corrisponde alle condizioni regionali. Poiché nel caso in questione nel Cantone di Berna l'eccezione è diventata la regola, tuttavia, violare il principio di…