Art. 53 LDerr
Formazione
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell’esecuzione della presente legge.
2 L’autorità federale competente può nominare commissioni d’esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione.
3 Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami.
4 Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari.
5 L’ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr2 citazioni
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2Misure per rispettare l'elenco degli obblighi previsti per l'utilizzo del termine "Gruyère" come denominazione di origine protetta0 citazioni
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3Infrazioni alla legge sul commercio delle derrate alimentari. 1. Art. 53 LDerr0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2001.003253 citazioni20/12/2001 · 3 citazioni de
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VB.2002.002621 citazioni03/10/2002 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.