Art. 48 LAgr
Ripartizione dei contingenti doganali
1 I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all’asta.
2 Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il n. degli animali acquistati all’asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.
2bis Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il n. degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.
3 Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione del contingente doganale per i lombi5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni06/11/2001 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.