Fatti

Il 1° gennaio 1999 sono entrati in vigore la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) e vari atti esecutivi, tra cui l'Ordinanza sul mercato del bestiame da macello e della carne (OBB). Con i nuovi atti è stata ridisciplinata l'assegnazione dei contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne. Il sottocontinente doganale n. 5.7 per la carne bovina è stato assegnato per la prima volta per il periodo contingentale 2001 secondo il nuovo diritto. I ricorrenti, che in quanto commercianti di generi alimentari erano finora coinvolti in un contingente di gruppo del 10%, hanno ricevuto quote nettamente più piccole, motivo per cui hanno presentato senza successo un reclamo alla Commissione di ricorso e infine un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. Entra nel merito, poiché la questione della legittimità dell'art. 19 cpv. 1 lett. a OBB è di importanza fondamentale e le questioni sollevate potrebbero ripresentarsi in circostanze analoghe senza che vi sia un tempestivo esame da parte dell'autorità giudiziaria suprema. Nel merito, il Tribunale federale constata che, sebbene il Consiglio federale non sia obbligato ai sensi dell'art. 48 LAgr ad applicare i criteri di eccezione previsti per legge, deve tuttavia tenerli in considerazione almeno nell'assegnazione delle quote dei contingenti doganali per la "carne di bovini". Il Consiglio federale ha fatto questo, tenendo conto oltre al numero di macellazioni anche degli acquisti di bestiame da macello dai mercati pubblici…