Art. 21 LAgr

Contingenti doganali

1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.
3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17.
4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati.
5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all’articolo 4 cpv. 3 lett. c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione del contingente doganale per i lombi
    · 06/11/2001 · 50 citazioni Riassunto
  2. 2
    Importazione di carne all'aliquota (privilegiata) di dazio del contingente (ADC) oppure all'aliquota (proibitiva) di dazio fuori del contingente (ADFC); proporzionalità; precisazione della giurisprudenza
    · 24/01/2014 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 02/08/2004 · 17 citazioni de
  • Einfuhrabgaben für Früchte (Nachforderung für Mai 2003)
    · 03/07/2007 · 13 citazioni de
  • · 05/03/2007 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.