Art. 21 LAgr
Contingenti doganali
1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.
3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17.
4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati.
5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all’articolo 4 cpv. 3 lett. c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione del contingente doganale per i lombi50 citazioni
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2Importazione di carne all'aliquota (privilegiata) di dazio del contingente (ADC) oppure all'aliquota (proibitiva) di dazio fuori del contingente (ADFC); proporzionalità; precisazione della giurisprudenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni02/08/2004 · 17 citazioni de
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Einfuhrabgaben für Früchte (Nachforderung für Mai 2003)13 citazioni
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.