Art. 17 OBM
Vendita all’asta
1 I contingenti doganali parziali 5.1–5.6, 6.1–6.3 nonché i quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all’asta nella misura del 100 per cento.
2 I quantitativi d’importazione seguenti stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 sono venduti all’asta come segue:
- a. i quantitativi d’importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento;
- b. i quantitativi d’importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.
3 Al momento dell’assegnazione, l’UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.76, 6.41 e 6.42 messo all’asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione del contingente doganale per i lombi1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni06/11/2001 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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