Art. 22 LAgr

Ripartizione dei contingenti doganali

1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.
2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:
  1. a. mediante vendita all’asta;
  2. b. in funzione della prestazione all’interno del Paese;
  3. c. sulla base del quantitativo richiesto;
  4. d. conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso;
  5. e. conformemente all’ordine della tassazione;
  6. f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.
3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del cpv. 2 lett. b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.
4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.
5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.
6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione del contingente doganale per i lombi
    · 06/11/2001 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Importazione di carne all'aliquota (privilegiata) di dazio del contingente (ADC) oppure all'aliquota (proibitiva) di dazio fuori del contingente (ADFC); proporzionalità; precisazione della giurisprudenza
    · 24/01/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.