Art. 22 LAgr
Ripartizione dei contingenti doganali
1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.
2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:
- a. mediante vendita all’asta;
- b. in funzione della prestazione all’interno del Paese;
- c. sulla base del quantitativo richiesto;
- d. conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso;
- e. conformemente all’ordine della tassazione;
- f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.
3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del cpv. 2 lett. b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.
4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.
5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.
6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione del contingente doganale per i lombi23 citazioni
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2Importazione di carne all'aliquota (privilegiata) di dazio del contingente (ADC) oppure all'aliquota (proibitiva) di dazio fuori del contingente (ADFC); proporzionalità; precisazione della giurisprudenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.