Art. 76 LAgr
Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
1 Per promuovere la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono versati contributi in relazione ai progetti che favoriscono:
- a. l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l’attuazione di altri provvedimenti intesi a promuovere la biodiversità;
- b. la promozione, la preservazione e l’ulteriore sviluppo di paesaggi rurali diversificati.
2 La Confederazione versa contributi per la concretizzazione dei progetti regionali che ha approvato. I progetti comprendono un’analisi della situazione, nonché obiettivi, misure e contributi. Se gli obiettivi sovraordinati sono raggiunti, i progetti regionali possono beneficiare di una promozione continua.
3 La Confederazione si assume al massimo il 90 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.
4 Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per ettaro e per carico usuale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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