Art. 76 LAgr

Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

1 Per promuovere la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono versati contributi in relazione ai progetti che favoriscono:
  1. a. l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l’attuazione di altri provvedimenti intesi a promuovere la biodiversità;
  2. b. la promozione, la preservazione e l’ulteriore sviluppo di paesaggi rurali diversificati.
2 La Confederazione versa contributi per la concretizzazione dei progetti regionali che ha approvato. I progetti comprendono un’analisi della situazione, nonché obiettivi, misure e contributi. Se gli obiettivi sovraordinati sono raggiunti, i progetti regionali possono beneficiare di una promozione continua.
3 La Confederazione si assume al massimo il 90 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.
4 Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per ettaro e per carico usuale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.