Art. 16 Omet
Contributo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre
1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW).
2 A tale scopo possono essere sostenuti:
- a. l’esercizio di centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d’implementazione GAW;
- b. l’esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione di competenze tecniche e scientifiche nelle regioni in cui queste sono disponibili soltanto in misura insufficiente;
- c. l’esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
- d. l’esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
- e. lo sviluppo, l’esercizio operativo e l’analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d’implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
- f. progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione GAW.
3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.