Art. 16 Omet

Contributo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre

1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW).
2 A tale scopo possono essere sostenuti:
  1. a. l’esercizio di centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d’implementazione GAW;
  2. b. l’esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione di competenze tecniche e scientifiche nelle regioni in cui queste sono disponibili soltanto in misura insufficiente;
  3. c. l’esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
  4. d. l’esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
  5. e. lo sviluppo, l’esercizio operativo e l’analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d’implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
  6. f. progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione GAW.
3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…
    · 05/02/2001 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.